Problemi assicurativi in ambito sanitario in relazione ai diversi profili di responsabilità professionale

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Problemi assicurativi in ambito sanitario in relazione ai diversi profili di responsabilità professionale

Sintesi dell’intervento tenuto dal Prof. Paolo D’Agostino durante il Minicorso del 2 aprile 2025

Cosa prevedono le norme
Coloro che determinano un danno mentre svolgono la loro attività professionale quali “dipendenti” di una Struttura sanitaria pubblica o privata devono essere protetti assicurativamente dalla loro struttura di appartenenza sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 della Legge 24/2017 (Legge Gelli). Una volta effettuato il pagamento del risarcimento al paziente, le Strutture sanitarie potranno agire nei confronti dei loro dipendenti mediante la rivalsa (citandoli in giudizio avanti al giudice “civile”) o, se strutture pubbliche, attivando un’azione di responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei conti.

Purtroppo, nei rapporti con il dipendente (istituzionale o intramoenista), le Strutture sanitarie non si comportano così come ci si aspetterebbe. La Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite ha stabilito che l’ospedale pubblico può citare in giudizio avanti al Tribunale “civile” il proprio dipendente per essere tenuta “indenne e manlevata” da un’eventuale condanna di risarcimento del danno nei confronti del paziente. In questo modo, la struttura pubblica cerca di coinvolgere il professionista sanitario dipendente nel giudizio instaurato dal paziente. Ciò, senza considerare, peraltro, che lo stesso paziente può decidere di citare in giudizio direttamente il medico dipendente pubblico, sia da solo, sia insieme con la Struttura sanitaria.

Inoltre, il dipendente pubblico può essere coinvolto in un procedimento “penale” con una costituzione di parte civile da parte del paziente (o dei famigliari) e, in caso di condanna, essere costretto a pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento “in via provvisionale” la cui entità viene decisa dal Giudice. Infine, il medico può essere coinvolto in un processo di responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei Conti per il danno che la Struttura sanitaria ha dovuto risarcire al paziente per un fatto commesso da lui per “colpa grave”.

I medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche hanno, generalmente, una semplice polizza di c.d. “colpa grave” che copre solo l’azione avanti alla Corte dei Conti mentre per tutto il resto sono totalmente scoperti ed esposti con il loro patrimonio personale.

I diversi scenari possibili

  1. Il paziente cita in giudizio sia la Struttura sanitaria sia il Cardiologo, chiedendo un risarcimento del danno a entrambi (responsabilità civile); Struttura sanitaria e Cardiologo decidono di affidarsi agli stessi legali per una difesa congiunta ma, a seguito di una condanna in solido da parte del Giudice, il paziente, vittorioso, decide di “aggredire” esecutivamente solo il Cardiologo, perché proprietario di beni più facilmente pignorabili rispetto alla Struttura sanitaria, che magari è anche in autoassicurazione.

  2. Il paziente decide di citare in giudizio solo il Cardiologo; la Struttura sanitaria, benché chiamata in giudizio, a sua volta, dal medico dipendente, non si attiva prontamente per apprestare le necessarie difese.

  3. Il paziente fa causa alla sola Struttura sanitaria che viene condannata civilmente e paga il risarcimento del danno; entro un anno dal pagamento, la Struttura sanitaria, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 9 della Legge Gelli, decide di citare in giudizio il Cardiologo per far accertare la sua colpa grave in un giudizio civile e ottenere il “rimborso”, almeno parziale, di quanto pagato al paziente a titolo di risarcimento del danno.

  4. Il paziente denuncia in sede “penale” il Cardiologo il quale, alla fine del processo di primo grado, viene condannato dal Giudice a pagare una provvisionale al paziente.

In tutti questi scenari, nel caso in cui la Struttura sanitaria (pubblica o privata) non tenga “indenne e manlevato” il proprio dipendente, quest’ultimo si trova costretto a fronteggiare tali spese con il proprio patrimonio personale. Il Cardiologo dipendente di una Struttura privata se, da un lato, non sarà sottoposto al controllo della Corte dei conti, dall’altro, vedrà aumentata la frequenza del suo coinvolgimento in un processo “civile” da parte della stessa Struttura privata o del paziente. Anzi, molto spesso, le Strutture private costringono i loro dipendenti a sottoscrivere contratti in cui si assumono ogni responsabilità diretta nei confronti dei pazienti.

Da quanto premesso, risulta necessario per i Cardiologi dipendenti di Strutture sanitarie (pubbliche o private) sottoscrivere una polizza assicurativa che li difenda dal rischio di dover far fronte a risarcimenti dei danni conseguenti a procedimenti penali, civili e, se dipendenti pubblici, anche avanti alla Corte dei conti. Purtroppo, una polizza di questo tipo non viene offerta dal mercato assicurativo tradizionale e deve essere realizzata “su misura”.

I cardiologi liberi professionisti
Quanto ai Cardiologi liberi professionisti (o in extramoenia), permane per loro l’obbligo di avere una polizza assicurativa (obbligo già imposto dalla Legge 158/2011 e ribadito dalla Legge Gelli) e con massimali che sono stati indicati dal DM 232/2024:

  • per chi non svolge attività chirurgica, 1 milione per ogni sinistro ed un massimale annuo pari a 3 milioni;

  • per chi svolge attività chirurgica, 2 milioni per ogni sinistro ed un massimale complessivo di 6 milioni annuo.

In considerazione dello svolgimento dell’attività libero professionale o in extramoenia permane la necessità di avere una polizza che sia la più protettiva possibile. Ovviamente per i danni realizzati nel proprio studio professionale, i liberi professionisti saranno citati direttamente dai pazienti e non potranno contare sul coinvolgimento della Struttura sanitaria. I Cardiologi che lavorano come liberi professionisti presso strutture sanitarie è opportuno che si dotino di una polizza idonea a difenderli dai comportamenti a dir poco aggressivi che tali Strutture assumono nei loro confronti, obbligandoli ad accollarsi ogni responsabilità nei confronti dei pazienti in modo totale ed autonomo. Il tutto senza dimenticare la necessità di fornire risposte assicurative adeguate a chi cambia modalità di esercizio della propria attività professionale, passando da dipendente a libero professionista (o viceversa) o a chi decide di cessare definitivamente la propria attività.

I cardiologi in formazione
Infine, occorre fornire adeguate risposte assicurative ai Cardiologi in formazione: le nuove normative (si pensi al Decreto Calabria o al Decreto Bollette), infatti, consentono loro di svolgere molte attività professionali in forma parasubordinata o libero professionale, senza aver predisposto un’adeguata disciplina che definisca, in modo chiaro ed unitario, come dette attività possono essere svolte.

La necessità di assicurare un sistema di protezione
Concludendo, è necessario porre molta attenzione alla qualità delle polizze assicurative disponibili per i Cardiologi. È necessario fornire agli iscritti all’ANMCO non solo una copertura assicurativa, ma la possibilità di poter aderire a un vero e proprio “Sistema di Protezione” che sia realmente ampio, efficace e idoneo ad affrontare nel miglior modo possibile qualsiasi situazione di difficoltà il Cardiologo sia costretto a fronteggiare, oltre a poter contare sulla forza della propria Associazione nel risolvere un’eventuale vicenda giudiziaria.♥

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